Protocollo 9›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 22 apr 2005
1. I nuovi Stati membri, che hanno aderito con l'atto di adesione del 16 aprile 2003 alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, devono aderire a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.
2. I nuovi Stati membri devono aderire, a condizione che siano ancora in vigore, alle convenzioni di cui all' del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmati dagli Stati membri attuali e avviare a tal fine negoziati con questi ultimi per apportarvi i necessari adattamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-5-8