Protocollo 2›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 22 apr 2005
La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi europei e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.
Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi europei e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.
Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi europei presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.
Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.
Storico versioni
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