Protocollo 2›Titolo II
Art. 3
In vigore dal 22 apr 2005
Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo europeo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, dirette all'adozione di un atto legislativo europeo.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-3-2