Protocollo 3Titolo III

Art. 39

In vigore dal 22 apr 2005
Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo III-379, paragrafo 1 della Costituzione e dall' del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo III-379, paragrafo 2 della Costituzione, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo III-401, quarto comma della Costituzione o all', terzo comma del trattato CEEA. Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni fissate dal regolamento di procedura. L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.
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Art. 39 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo