Protocollo 3›Titolo III
Art. 39
506 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo III-379, paragrafo 1 della Costituzione e dall' del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo III-379, paragrafo 2 della Costituzione, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo III-401, quarto comma della Costituzione o all', terzo comma del trattato CEEA.
Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni fissate dal regolamento di procedura.
L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-39