Protocollo 4›Titolo VII
Art. 37
Condizioni particolari
In vigore dal 25 gen 2005
Condizioni particolari
1. Purchè siano stati trasportati direttamente conformemente alle
disposizioni dell', si considerano:
1) prodotti originati di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Cauta e Melilla nella cui
fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da
quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai
sensi dell' del presente protocollo,
oppure
ii) che tali prodotti siano originati del Libano o
della Comunità, purchè siano stati oggetto
di lavorazioni o trasformazioni superiori alle
lavorazioni o trasformazioni di cui all'arti-
colo 7, paragrafo 1;
2) prodotti originati del Libano:
a) i prodotti interamente ottenuti in Libano;
b) i prodotti ottenuti in Libano nella cui fabbricazione
si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla
lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavora-
zioni o trasformazioni sufficienti ai sensi
dell' del presente protocollo, oppure
ii) che tali prodotti siano originati di Ceuta e
Melilla o della Comunità ai sensi del presente
protocollo e che siano stati oggetto di lavora-
zioni o trasformazioni superiori alle lavora-
zioni o trasformazioni di cui all',
paragrafo 1.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le dicitura "Libano" o "Cauta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura.
Nel caso dei prodotti originati di Cauta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Cauta e Melilla.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-37