Protocollo 4›Titolo VII
Art. 36
Applicazione del protocollo
In vigore dal 25 gen 2005
Applicazione del protocollo
1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell' non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Libano importati a Ceuta o a Malilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Libano riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originati della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originati di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-36