Art. 36 · Applicazione del protocollo
Protocollo 4Titolo VII

Art. 36

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Applicazione del protocollo

In vigore dal 25 gen 2005
Applicazione del protocollo 1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell' non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari del Libano importati a Ceuta o a Malilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Libano riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originati della Comunità. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originati di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'.
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