Protocollo 5›Titolo VIII
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 25 gen 2005
PROTOCOLLO 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE
DOGANALE
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative adottate dalla Comunità o dal Libano che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.
e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-1-3