Protocollo 5Titolo VIII

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 25 gen 2005
PROTOCOLLO 5 RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative adottate dalla Comunità o dal Libano che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo; d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-1-3

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