Protocollo 5›Titolo VIII
Art. 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
In vigore dal 25 gen 2005
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
a) autorità richiedente;
b) misura richiesta;
c) oggetto e motivo della domanda;
d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;
e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.
3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-6-2