Protocollo 5›Titolo VIII
Art. 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
In vigore dal 25 gen 2005
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate a altro materiale pertinente.
2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti.
Gli originali sono restituiti quanto prima.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-8-2