Art. 5

LEGGE 6 maggio 2004, n. 129

In vigore dal 25 mag 2004
(Obblighi dell'affiliato) 1. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore. 2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.
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LEGGE 6 maggio 2004, n. 129 (Art. 5 Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale.) — Testo vigente | Portale Normativo