Art. 1
LEGGE 6 maggio 2004, n. 129
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-05-06;129#art-1
LEGGE 6 maggio 2004, n. 129
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L'articolo stabilisce che il franchising è un contratto a titolo oneroso tra due parti indipendenti, con cui una parte concede all'altra l'uso di diritti di proprietà intellettuale o industriale, know-how e assistenza, inserendola in una rete di affiliati per vendere determinati beni o servizi. Questo tipo di accordo può essere applicato a qualsiasi settore economico. La norma definisce inoltre il know-how come un insieme di conoscenze pratiche non brevettate, segrete, sostanziali e individuate. Vengono infine definiti il diritto di ingresso (cifra iniziale fissa), le royalties (percentuale sul giro d'affari o quota fissa periodica) e i beni dell'affiliante.
La norma ha lo scopo di definire formalmente il contratto di affiliazione commerciale (franchising) e i suoi elementi costitutivi nell'ordinamento italiano. Essa chiarisce la natura dei rapporti economici e giuridici tra le parti e specifica i concetti cardine su cui si fonda la rete di affiliazione.
Si applica a due soggetti giuridici, reciprocamente ed economicamente indipendenti (affiliante e affiliato), che stipulano un contratto di affiliazione commerciale in qualsiasi settore di attività economica.
Un imprenditore indipendente stipula un contratto con un'azienda titolare di un marchio di abbigliamento per aprire un punto vendita nella propria città. L'imprenditore versa un diritto di ingresso e royalties periodiche per poter utilizzare il marchio, ricevere assistenza commerciale e sfruttare il know-how aziendale, venendo inserito nella rete dei negozi distribuiti sul territorio.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.