Art. 1

LEGGE 6 maggio 2004, n. 129

In vigore dal 25 mag 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: (Definizioni) 1. L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. 2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica. 3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende: a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto nè facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità; b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale; c) per royalties, una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche; d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto all'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2004-05-06;129#art-1

In sintesi

L'articolo stabilisce che il franchising è un contratto a titolo oneroso tra due parti indipendenti, con cui una parte concede all'altra l'uso di diritti di proprietà intellettuale o industriale, know-how e assistenza, inserendola in una rete di affiliati per vendere determinati beni o servizi. Questo tipo di accordo può essere applicato a qualsiasi settore economico. La norma definisce inoltre il know-how come un insieme di conoscenze pratiche non brevettate, segrete, sostanziali e individuate. Vengono infine definiti il diritto di ingresso (cifra iniziale fissa), le royalties (percentuale sul giro d'affari o quota fissa periodica) e i beni dell'affiliante.

Perché esiste questa norma

La norma ha lo scopo di definire formalmente il contratto di affiliazione commerciale (franchising) e i suoi elementi costitutivi nell'ordinamento italiano. Essa chiarisce la natura dei rapporti economici e giuridici tra le parti e specifica i concetti cardine su cui si fonda la rete di affiliazione.

A chi si applica

Si applica a due soggetti giuridici, reciprocamente ed economicamente indipendenti (affiliante e affiliato), che stipulano un contratto di affiliazione commerciale in qualsiasi settore di attività economica.

Esempio pratico

Un imprenditore indipendente stipula un contratto con un'azienda titolare di un marchio di abbigliamento per aprire un punto vendita nella propria città. L'imprenditore versa un diritto di ingresso e royalties periodiche per poter utilizzare il marchio, ricevere assistenza commerciale e sfruttare il know-how aziendale, venendo inserito nella rete dei negozi distribuiti sul territorio.

Domande frequenti

In quali settori economici è possibile stipulare un contratto di franchising?Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in qualsiasi settore di attività economica.
Quali caratteristiche deve possedere il know-how secondo la legge?Il know-how deve essere un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e prove dell'affiliante, avente i requisiti di essere segreto, sostanziale e individuato.
Che differenza c'è tra diritto di ingresso e royalties?Il diritto di ingresso è una cifra fissa versata dall'affiliato al momento della stipula del contratto, mentre le royalties sono compensi percentuali sul giro d'affari o quote fisse (anche periodiche) corrisposte all'affiliante.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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