Art. 8
LEGGE 6 maggio 2004, n. 129
In vigore dal 25 mag 2004
(Annullamento del contratto)
1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonchè il risarcimento del danno, se dovuto.
Nota all':
- Si riporta il testo dell'art. 1439 del codice civile:
«Art. 1439 (Dolo). - Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-05-06;129#art-8