Art. 7
LEGGE 6 maggio 2004, n. 129
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-05-06;129#art-7
LEGGE 6 maggio 2004, n. 129
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:2004-05-06;129#art-7
L'articolo in esame non contiene più un precetto o una regolamentazione sostanziale in quanto è stato interamente abrogato. Il testo si limita a registrare la sua cancellazione ad opera di successivi interventi legislativi. Di conseguenza, la norma non produce più effetti giuridici.
La disposizione indicata non è più attiva poiché è stata formalmente soppressa dall'ordinamento giuridico.
Non si applica a nessun soggetto, trattandosi di una disposizione non più vigente.
Un soggetto che cerca la disciplina applicabile per la fattispecie originariamente regolata da questo articolo non può farvi affidamento, poiché la disposizione è stata cancellata. Chi consulta la norma troverà unicamente la menzione formale della sua avvenuta abrogazione.
L'articolo è stato formalmente abrogato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, come successivamente modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.