Art. 7

LEGGE 6 maggio 2004, n. 129

In vigore dal 30 giu 2023
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-05-06;129#art-7

In sintesi

L'articolo in esame non contiene più un precetto o una regolamentazione sostanziale in quanto è stato interamente abrogato. Il testo si limita a registrare la sua cancellazione ad opera di successivi interventi legislativi. Di conseguenza, la norma non produce più effetti giuridici.

Perché esiste questa norma

La disposizione indicata non è più attiva poiché è stata formalmente soppressa dall'ordinamento giuridico.

A chi si applica

Non si applica a nessun soggetto, trattandosi di una disposizione non più vigente.

Esempio pratico

Un soggetto che cerca la disciplina applicabile per la fattispecie originariamente regolata da questo articolo non può farvi affidamento, poiché la disposizione è stata cancellata. Chi consulta la norma troverà unicamente la menzione formale della sua avvenuta abrogazione.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato formalmente abrogato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, come successivamente modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Domande frequenti

Questo articolo è ancora in vigore?No, l'articolo è stato espressamente abrogato e non è più applicabile.
Quale atto ha disposto l'abrogazione della norma?L'abrogazione è stata disposta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Il testo prevede ancora obblighi o diritti?No, non essendo più presente il testo normativo originario non sono previsti diritti né doveri.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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