Protocollo n. 4Titolo V

Art. 27

Documenti giustificativi

In vigore dal 17 set 2003
Documenti giustificativi I documenti di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: (a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; (b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; (c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rilasciati o compilati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; (d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-27

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Documenti giustificativi (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo