Accordo
Art. 27
Prodotti agricoli
In vigore dal 17 set 2003
Prodotti agricoli
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originati della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato III e originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1650 tonnellate, espresse in peso carcasse.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia:
a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV a);
b) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. Per le quantità che superano i contingenti tariffari, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia riduce progressivamente i dazi doganali in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV c) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.
4. Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un accordo distinto sui vini e sulle acquaviti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-27