Accordo

Art. 32

Standstill

In vigore dal 17 set 2003
Standstill 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, nè oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nè si aumentano quelli già applicati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, nè misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nè sono rese più restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell', le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purchè rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, V a, V b.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-32

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