Accordo

Art. 28

Prodotti della pesca

In vigore dal 17 set 2003
Prodotti della pesca 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. I prodotti elencati all'allegato V a) sono soggetti alle disposizioni in esso contenute. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e riduce i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea del 50% del dazio NPF. I dazi residui vengono ridotti nell'arco di sei anni e sono aboliti al termine di tale periodo. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle riduzioni tariffarie in esso indicate.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-28

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