Accordo
Art. 24
Definizione
In vigore dal 17 set 2003
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originati della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
2. Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 ed ex 1902 20.
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Ex 1902 20: "Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-24