Protocollo n. 4Titolo V

Art. 30

Importi espressi in euro

In vigore dal 17 set 2003
Importi espressi in euro 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 1, lettera b) e dell', paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell', paragrafo 1, lettera b) o dell', paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dalla Comunità o dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 4. La Comunità o la ex Repubblica iugoslava di Macedonia possono arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. La ex Repubblica iugoslava di Macedonia può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-30

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