Protocollo n. 5Titolo VIII

Art. 12

Spese di assistenza

In vigore dal 17 set 2003
Spese di assistenza Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-12-2

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