Art. 1

In vigore dal 17 set 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.
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