Protocollo n. 5›Titolo VIII
Art. 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
In vigore dal 17 set 2003
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
(a) possa pregiudicare la sovranità della ex Repubblica iugoslava di Macedonia o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o
(b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all', paragrafo 2; o
(c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.
Storico versioni
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