Art. 1
In vigore dal 2 set 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e il relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;242#art-rd-1