Convenzione
Art. 30
DENUNCIA
In vigore dal 2 set 2003
DENUNCIA
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare, in questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate alla data alla quale è stata notificata la denuncia, o successivamente ad essa:
b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano alla data alla quale è stata notificata la denuncia, o successivamente ad essa.
IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE
Fatta a Roma, il giorno otto di aprile 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo la Repubblica
Repubblica Italiana Democratica Federale di Etiopia
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;242#art-c-30