Convenzione

Art. 28

RIMBORSI

In vigore dal 2 set 2003
RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente, di cui il contribuente è residente, certificante che, sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;242#art-c-28

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