Convenzione

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 2 set 2003
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati ad Addis Abeba non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate alla data della firma della presente Convenzione, o successivamente ad essa; b)con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano alla data della firma della presente Convenzione, o successivamente ad essa. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti per i redditi assoggettati ad imposizione ed ai quali si applica la presente Convenzione ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo e che siano stati realizzati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;242#art-c-29

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