Convenzione
Art. 18
PENSIONI
In vigore dal 2 set 2003
PENSIONI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analogiche pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfettarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;242#art-c-18