Convenzione

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 2 set 2003
PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analogiche pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfettarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;242#art-c-18

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PENSIONI (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo