Convenzione

Art. 22

ALTRI REDDITI

In vigore dal 2 set 2003
ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell', nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno svolto le attività da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente non trattati agli Articoli precedenti della presente Convenzione e provenienti dall'altro Stato contraente sono imponibili anche in detto altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;242#art-c-22

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