Convenzione
Art. 20
PROFESSORI E INSEGNANTI
In vigore dal 2 set 2003
PROFESSORI E INSEGNANTI
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente Articolo non si applica al reddito derivante da attività di ricerca qualora la ricerca sia effettuata non nell'interesse pubblico, ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;242#art-c-20