Convenzione
Art. 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
In vigore dal 2 set 2003
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che:
a) tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.
Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; o
b) se è presente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio della sua attività per un periodo che oltrepassa in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; in tali circostanze, i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili alle attività svolte in detto altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;242#art-c-14