Art. 49

In vigore dal 4 feb 2003
Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina 1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall', comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 31 luglio 2003. Nota all': - Si riporta di seguito il testo dell', comma 1 della legge 28 marzo 2001, n. 145: "1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'.".
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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3#art-49

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