Art. 50
In vigore dal 4 feb 2003
Modifica all' del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All', comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall' del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: "acque minerali e termali," sono soppresse.
Nota all':
- Si riporta di seguito il testo dell', commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall' del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, come ulteriormente modificato dalle presente legge:
" (Istituzione del Ministero delle attività produttive). - 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall', comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-01-16;3#art-50