Art. 12
LEGGE 27 dicembre 2002, n. 290
In vigore dal 15 gen 2003
(Stato di previsione del Ministero della
difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2003, come segue:
a) Esercito n. 26.854;
b) Marina n. 5.907;
c) Aeronautica n. 5.994.
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell' della legge 21 febbraio 1963, n. 249, dell' della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dell' della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue:
a) Esercito n. 8;
b) Marina n. 190;
c) Aeronautica n. 220.
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue:
a) Esercito n. 250;
b) Marina n. 140;
c) Aeronautica n. 100;
d) Carabinieri n. 80.
5. La forza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri da ammettere alla ferma di cui all', comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 102 unità.
6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito da ammettere alla ferma volontaria a norma dell', ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.400 unità.
7. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell' del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall' della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.240 unità.
8. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 850 unità.
9. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2003, a norma dell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 10.600 unità.
10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell' del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal "Fondo a disposizione" di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari" e nell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Arma dei Carabinieri".
13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.
Storico versioni
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