Art. 2

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 290

In vigore dal 26 nov 2003
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2003 è confermata la competenza gestionale degli uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 60.000 milioni di euro 4. I limiti di cui all', comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell', comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2003, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. 5. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2003, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.475 milioni di euro , 3.747 milioni di euro , 500 milioni di euro, 2.500 milioni di euro , 12.534 milioni di euro . 8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell', primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall' della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonchè per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, sul conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro-FEOGA, Sezione garanzia". 12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2002 sono riferiti alla competenza dell'anno 2003 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 13. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003. 14. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2002 e 2003, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base "Aree depresse" (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi. 15. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all', comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo della citata legge n. 36 del 1994. 18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 19. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell', comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 21. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base "Calamità naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all' della legge 2 maggio 1990, n. 102. 22. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell' della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito dell'unità previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 23. In attuazione di quanto disposto dall' della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità. 24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 25. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unità previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell' della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2003 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività" di pertinenza del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 29. Ai sensi dell' della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2003, è stabilito in 420. 30. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all', comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 31. Per l'anno 2003 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1). 32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 36. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, rivenienti dalle risorse derivanti dalle licenze UMTS, ai fini dell'utilizzazione per la prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 37. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonchè per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative. 38. In relazione al trasferimento di funzioni, competenze e risorse in materia di servizi tecnici nazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, le somme iscritte nelle unità previsionali di base del centro di responsabilità "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2002, relative alle unità previsionali di base di pertinenza del centro di responsabilità "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza. 39. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la allocazione delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel pertinente centro di responsabilità dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
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