Art. 1

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 290

In vigore dal 15 gen 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative) 1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2003, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1). Avvertenza: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 gennaio 2003 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell', comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
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LEGGE 27 dicembre 2002, n. 290 (Art. 1 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005.) — Testo vigente | Portale Normativo