Art. 14

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 290

In vigore dal 15 gen 2003
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
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LEGGE 27 dicembre 2002, n. 290 (Art. 14 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005.) — Testo vigente | Portale Normativo