Capo II
Art. 47
Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice della navigazione concernenti le licenze di volo.
In vigore dal 10 apr 2002
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:
"Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non è richiesto il possesso di un titolo di studio".
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell' sono abrogate;
b) ambedue le lettere a) di cui al comma 2 dell' sono abrogate;
c) la lettera a) del comma 2 dell' è abrogata;
d) la lettera a) del comma 2 dell' è abrogata;
e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 è abrogata;
f) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 58 è abrogata;
g) all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole: "e del diploma di scuola media superiore" sono soppresse;
h) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 è abrogata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-03-01;39#art-47