Art. 46

LEGGE 1 marzo 2002, n. 39

In vigore dal 10 apr 2002
Modifica all' della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). 1. All' della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: "4-bis. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge". Note all': - La legge 8 agosto 1991, n. 264 reca: "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto". Si riporta il testo dell', come modificato dalla presente legge: " (Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all', l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in Italia; b) abbia raggiunto la maggiore età; c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all' della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (3), o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento; f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'; g) disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone; b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società. 3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società. 4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'. 4-bis. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".
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LEGGE 1 marzo 2002, n. 39 (Art. 46 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo