Art. 42
LEGGE 1 marzo 2002, n. 39
In vigore dal 10 apr 2002
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
2. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell' e nel rispetto dei criteri stabiliti nell', ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo .
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovrà provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato all', comma 1, lettera d).
Note all':
- La Direttiva del Consiglio 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, è pubblicata nella G.U.C.E. 16 luglio 1999, n. L 182.
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