Capo II

Art. 56

Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

In vigore dal 10 apr 2002
(Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite). 1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di moneta elettronica: a) all', comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall', comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-bis) istituti di moneta elettronica"; b) all', comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall', comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, la parola: "m)" è sostituita dalla seguente: "m-bis)"; c) all', comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo le parole: "gli enti creditizi,", sono inserite le seguenti: "gli istituti di moneta elettronica,". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 marzo 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli
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