Capo IX

Art. 72

Indennizzo delle aziende commerciali in crisi

In vigore dal 1 gen 2002
1. L'indennizzo di cui all' del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all' del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004. 2. L'aliquota contributiva di cui all' del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 è dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006. 3. Le domande di cui all' del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.
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