Titolo II

Art. 5

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni

In vigore dal 1 gen 2026
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all', comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l' del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell', comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente. 1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 dicembre 2024, n. 207. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 21 per cento ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre di ciascun anno. 3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. 4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno. 5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. 6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 5 dell' del citato testo unico delle imposte sui redditi. 7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell', comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all', comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Note all'articolo

  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbario 2003, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003."
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbario 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 marzo 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 marzo 2004".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2004".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2005; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2005".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 30 settembre 2005,n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005,n . 248, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2005. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2006; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2006".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2008; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2008".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2008; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2008".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2010. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2012; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2012".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2014. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2014".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 2, ccomma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2015. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2015; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2015".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2016. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2016; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2016".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2017. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2017; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2017".
  • La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 998) che "Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 997 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 448 del 2001 e' raddoppiata". Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2018. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2018; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2018".
  • La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1054) che "Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1053 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari all'11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' aumentata al 10 per cento". Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2019".
  • Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 137, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020". Ha inoltre disposto (con l'art. 137, comma 2) che "Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' aumentata all'11 per cento".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2021".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2021".
  • Il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023".
  • La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 52) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 53) che "Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 52, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 16 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e' aumentata al 16 per cento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448#art-5

In sintesi

La disposizione permette di sostituire il costo storico di acquisto di titoli, quote o diritti (negoziati o non negoziati) con il loro valore normale al 1° gennaio di ciascun anno. Per accedere a questa facoltà, il contribuente deve versare un'imposta sostitutiva del 21% entro il 30 novembre del medesimo anno, con possibilità di rateizzazione fino a tre rate annuali gravate da un interesse del 3%. Per i titoli non negoziati, il valore normale deve essere attestato mediante una perizia giurata di stima redatta da commercialisti, esperti contabili o revisori legali entro il 30 novembre. L'adozione del nuovo valore rideterminato impedisce però di realizzare minusvalenze fiscalmente utilizzabili.

Perché esiste questa norma

La norma consente ai contribuenti di rivalutare il valore fiscale di partecipazioni e titoli posseduti al 1° gennaio pagando un'imposta sostitutiva, riducendo così le future plusvalenze imponibili.

A chi si applica

Si applica ai possessori di titoli, quote o diritti (negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Esempio pratico

Un contribuente possiede al 1° gennaio delle quote di una società non quotata acquistate originariamente a 50.000 euro, ma che ora valgono 150.000 euro secondo una perizia giurata giurata entro il 30 novembre. Pagando entro tale data l'imposta sostitutiva del 21% calcolata sul valore periziato di 150.000 euro (in unica soluzione o in tre rate), assume 150.000 euro come nuovo valore di acquisto per il calcolo delle plusvalenze future.

Adempimenti e conseguenze

Redazione e giuramento della perizia di stima entro il 30 novembre; versamento dell'imposta sostitutiva del 21% (in unica soluzione o fino a tre rate annuali con interessi del 3% dalla seconda) entro il 30 novembre; conservazione ed esibizione o trasmissione all'Amministrazione finanziaria della perizia, dei dati dell'estensore, del codice fiscale della società periziata e delle ricevute di versamento.

Cosa è cambiato

L'articolo 5 è stato modificato prima dal Decreto Legge n. 209/2002 (convertito dalla Legge n. 265/2002) che ha variato i commi 2, 3 e 4; successivamente dalla Legge n. 27/2003 di conversione dell'atto 002G0321 che ha modificato l'intero articolo 5; e infine dal Decreto Legge n. 269/2003 (convertito dalla Legge n. 326/2003) che è intervenuto sul regime delle modifiche precedenti.

Domande frequenti

Qual è l'aliquota dell'imposta sostitutiva e quando deve essere versata?L'imposta sostitutiva è pari al 21% e deve essere versata entro il 30 novembre di ciascun anno, con la possibilità di rateizzarla fino a tre rate annuali di pari importo con interessi al 3% annuo sulle rate successive alla prima.
Chi può redigere la perizia giurata di stima per le quote non negoziate?La perizia giurata di stima deve essere redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali, e deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre.
Cosa accade se si realizza una perdita a seguito della rideterminazione del valore?L'assunzione del valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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