Art. 5
Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-12-28;448#art-5
Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni
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La disposizione permette di sostituire il costo storico di acquisto di titoli, quote o diritti (negoziati o non negoziati) con il loro valore normale al 1° gennaio di ciascun anno. Per accedere a questa facoltà, il contribuente deve versare un'imposta sostitutiva del 21% entro il 30 novembre del medesimo anno, con possibilità di rateizzazione fino a tre rate annuali gravate da un interesse del 3%. Per i titoli non negoziati, il valore normale deve essere attestato mediante una perizia giurata di stima redatta da commercialisti, esperti contabili o revisori legali entro il 30 novembre. L'adozione del nuovo valore rideterminato impedisce però di realizzare minusvalenze fiscalmente utilizzabili.
La norma consente ai contribuenti di rivalutare il valore fiscale di partecipazioni e titoli posseduti al 1° gennaio pagando un'imposta sostitutiva, riducendo così le future plusvalenze imponibili.
Si applica ai possessori di titoli, quote o diritti (negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
Un contribuente possiede al 1° gennaio delle quote di una società non quotata acquistate originariamente a 50.000 euro, ma che ora valgono 150.000 euro secondo una perizia giurata giurata entro il 30 novembre. Pagando entro tale data l'imposta sostitutiva del 21% calcolata sul valore periziato di 150.000 euro (in unica soluzione o in tre rate), assume 150.000 euro come nuovo valore di acquisto per il calcolo delle plusvalenze future.
Redazione e giuramento della perizia di stima entro il 30 novembre; versamento dell'imposta sostitutiva del 21% (in unica soluzione o fino a tre rate annuali con interessi del 3% dalla seconda) entro il 30 novembre; conservazione ed esibizione o trasmissione all'Amministrazione finanziaria della perizia, dei dati dell'estensore, del codice fiscale della società periziata e delle ricevute di versamento.
L'articolo 5 è stato modificato prima dal Decreto Legge n. 209/2002 (convertito dalla Legge n. 265/2002) che ha variato i commi 2, 3 e 4; successivamente dalla Legge n. 27/2003 di conversione dell'atto 002G0321 che ha modificato l'intero articolo 5; e infine dal Decreto Legge n. 269/2003 (convertito dalla Legge n. 326/2003) che è intervenuto sul regime delle modifiche precedenti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.