Capo IX
Art. 64
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260
In vigore dal 22 gen 2004
Modifiche all' del
decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260
1. Il comma 3 dell' del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258 euro per ogni ettaro della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall', paragrafo 3, lettera e), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 1.033 euro a 6.197 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realtà locale;
b) da 2.582 euro a 12.911 euro per ettaro, se l'impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale".
2. Dopo il comma 3 dell' del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per i vigneti impiantati anteriormente al 10 settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui al comma 3 secondo quanto disposto dall' della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
3-ter. Le regioni determinano l'importo a carico del produttore delle spese amministrative per l'iscrizione all'inventario di cui al regolamento (CE) n. 1493/99 dei vigneti di cui al comma 3-bis".
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 21/1/2004, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 64.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-12-28;448#art-64