Capo IX

Art. 62

Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

In vigore dal 1 gen 2002
1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: "m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3.Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati: a) le specifiche tipologie di azione da finanziare; b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2; c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento; d) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta; e) le priorità territoriali e tematiche; f) le categorie di soggetti beneficiari; g) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448#art-62

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo