Capo IX

Art. 76

Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili

In vigore dal 1 gen 2002
1. Il regime fiscale previsto dall', comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
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urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448#art-76

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