Titolo IV

Art. 79

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

In vigore dal 1 gen 2002
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell', comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo il prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. Le disposizioni di cui all' acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 2001 CIAMPI BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, Il Guardasigilli: CASTELLI
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