Capo VI

Art. 42

Riduzione del costo del debito pubblico

In vigore dal 1 gen 2002
1. All' della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all' della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, l'importo massimo di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attività di rimborso".
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