Capo IV
Art. 37
Gestioni previdenziali
In vigore dal 1 gen 2002
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell', comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell', comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2002:
a) in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002 in 14.224,26 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.144,98 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,07 milioni di euro e di 49,58 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
Storico versioni
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